COUNSELING PER GENITORI
L’apertura di uno sportello di counseling può essere un beneficio per le persone che ne fanno richiesta ottenendo un senso di sostegno e di maggior chiarezza per operare le proprie scelte in maniera consapevole.
Mette a disposizione dell’utenza l’opportunità di essere ascoltati, nel rispetto della privacy, in un clima positivo, amichevole e professionale, volto a portare aiuto morale e affettivo- relazionale .
L’attività del counselor è volta ad aiutare l’interlocutore nelle problematiche personali e private ed è finalizzata a consentire ad un individuo una visione realistica di sé e dell’ambiente familiare e sociale in cui vive, in modo da poter meglio affrontare la gestione dei rapporti interpersonali delle relazioni coniugali,delle scelte relative alla professione con la riduzione al minimo della conflittualità dovuta a fattori soggettivi.
Lo sportello di counseling è aperto ai soli genitori che si rivolgono all’associazione per problematiche relative alla gestione dei minori e offre i seguenti servizi:
- ascolto attivo per soggetti che vivono un forte stress emotivo (lavoro, famiglia, relazioni affettive ecc.);
- orientamento all’azione: persone che devono prendere decisioni e vivono l’incertezza;
- ripristino del benessere corporeo ed energetico per coloro che si sentono scarichi e privi di motivazione attraverso esercizi di bioenergetica, programmazione neurolinguistica, visualizzazioni e tecniche varie di rilassamento.
Lo sportello è attivo con le seguenti modalità:
- Lo sportello è gestito dal counselor. L’associazione dà la possibilità di usufruire sino ad un massimo di 5 incontri gratuitamente, della durata di 1 ora.
- Lo “Sportello di Counseling” sarà attivato presso la sede legale dell’associazione e/o presso lo studio del counselor previa autorizzazione del presidente dell’associazione.
MOTIVAZIONE
L’obiettivo fondamentale dello Sportello di Counseling è di favorire un processo di chiarimento e superamento di un particolare problema, legato a un momento difficile o critico della propria vita, che può essere dovuto a una fase di passaggio particolarmente delicata dell’esistenza (adolescenza, maternità/paternità, menopausa/andropausa), oppure a un evento doloroso o traumatico: separazione, malattia, lutto, difficoltà finanziarie o lavorative, cambiamenti di vita significativi, relazioni complicate. Favorendo tutti i necessari interventi attraverso un coordinamento delle risorse che operano all’interno dell’Associazione.
Normativa che disciplina le professioni non organizzate:
Disposizioni in materia di professioni non organizzate
Il tanto atteso provvedimento che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi è diventato Legge dello Stato. La Legge n° 4 del 14 gennaio 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 22 del 26 gennaio 2013 ed è entrata in vigore il 10 febbraio 2013.
Riferimento: L. n° 4 del 14/01/2013
pubblicazione: GU n° 22 del 26/01/2013
Direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).
Riferimento: Direttiva 2013/55/UE del 20/11/2013
pubblicazione: GU delle Comunità europee n° L 354/132 del 28/12/2013