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Statuto

Statuto

Statuto2022-06-01T09:30:49+02:00

STATUTO

“Associazione “Minori in Primo PianoAssociazione per la Tutela dei Minori ODV”

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Art. 1 – Costituzione

È costituita l’associazione denominata: “Minori in Primo Piano – Associazione per la Tutela dei Minori Organizzazione di Volontariato (o ODV)”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, ed è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

Art.2 – Caratteristiche dell’associazione

L’associazione è apartitica e aconfessionale e si attiene ai seguenti principi:

– assenza del fine di lucro;

– democraticità della struttura;

– elettività;

– gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione secondo quanto previsto dal DLgs117/2017), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dai rispettivi organi.

Art. 3 -Sede sociale

L’ associazione ha sede legale a Bergamo in via Borgo Palazzo, 130 c/o A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statuaria. Con deliberazione del proprio Consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

Art. 4 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo così come descritto dall’art. 33 dello statuto.

Art. 5 – Logo dell’associazione

Il Logo dell’associazione è costituito da una figura stilizzata comprendente tre bambini che si tengono per mano indicante la scritta: “MINORI IN PRIMO PIANO – Associazione per la tutela dei minori ODV” (figura nell’intestazione del documento).

Art. 6 – Principi ispiratori

L’associazione nasce dalla volontà da parte dei soci fondatori di offrire un sostegno ai minori fornendo aiuto ai loro genitori che vivono un profondo disagio familiare dovuto ad una crisi coniugale, alla loro separazione o a provvedimenti restrittivi conseguenti al distacco dei genitori dai figli.

Art. 7 – Finalità e attività

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le finalità sono:

– diffondere la cultura della solidarietà nei confronti dei genitori separati e che si trovino in difficoltà nello svolgere la propria funzione genitoriale (con maggiore attenzione a chi appartiene a categorie sociali svantaggiate).

– diffondere la cultura della Bigenitorialità, “principio etico in base al quale un bambino ha una legittima aspirazione, ovvero un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile e paritario con entrambi i genitori, anche nel caso questi siano separati o divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l’allontanamento di un genitore dal proprio figlio. Tale diritto si basa, in questa impostazione, sul fatto che essere genitori è un impegno che si prende nei confronti dei figli e non dell’altro genitore, per cui esso non può e non deve essere influenzato da un’eventuale separazione. Né su di lui si può far ricadere la responsabilità di scelte separative dei genitori”.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere per il raggiungimento di tali finalità prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, ai sensi dell’art.5 comma 1 del DL 117/2017, sono:

– interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016,

n. 112, e successive modificazioni (lettera a dell’art. 5 comma 1 del DL 117/2017);

– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d dell’art. 5 comma 1 del DL 117/2017);

– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i dell’art. 5 comma 1 del DL 117/2017);

– beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u dell’art. 5 comma 1 del DL 117/2017);

– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w dell’art. 5 comma 1 del DL 117/2017);

Le attività si svolgono mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

– fornire gratuitamente informazioni, sostegno morale, consigli pratici, ascolto attivo, amicizia e supporto ai genitori che vivono il disagio familiare causato dalla difficoltà di gestione dei minori in seguito alla separazione dei coniugi o a una crisi di coppia e/o dovuto a provvedimenti restrittivi dell’Autorità Giudiziaria che hanno provocato il distacco dei figli dai loro genitori.

– Creare una rete reciproca e solidale a sostegno dei genitori separati, al fine di garantire una migliore qualità della vita ai figli;

Tali azioni di sostegno potranno beneficiare, d’accordo con il diretto interessato, anche della collaborazione di psicologi, avvocati, Enti pubblici, altre strutture di volontariato operanti nello stesso settore, nonché di collaboratori esterni, il cui rapporto con l’Associazione e con i beneficiari verrà stabilito da appositi protocolli d’intesa.

promuovere protocolli di intesa con altre associazioni, Enti pubblici e/o privati e con professionisti per il perseguimento delle finalità sopra esposte;

sostenere i singoli genitori e le famiglie in difficoltà, mediante l’accoglienza, l’ascolto psicologico e legale anche attraverso il gratuito patrocinio;

creare una rete sociale, anche attraverso collaborazioni e convenzioni, mantenendo i collegamenti con enti ed organizzazioni pubbliche e private, nazionali o estere, che svolgono attività nel campo specifico, come scuole, enti religiosi o parrocchie, tribunali, associazioni di volontariato, associazioni non a scopo di lucro anche di tipo culturale, in modo da proporsi come tramite tra le istituzioni, la famiglia ed i figli dei genitori separati o non affidatari;

realizzare progetti finalizzati al recupero di rapporti fra genitori e figli compromessi da situazioni ambientali, condizionamenti socio-economici, condizioni di vita degradate e di emarginazione sociale anche attraverso corsi di formazione ed aiuto ai genitori che si trovino in difficoltà basati sul confronto di gruppo con la supervisione di esperti in materia (corsi A.M.A.: Aiuto Mutuo Aiuto);

promuovere iniziative culturali ed editoriali quali riunioni, convegni, giornate gratuite di formazione ai genitori, congressi e attività formative per operatori del settore, Avanzare, inoltre, proposte normative al legislatore, promuovere pubblicazioni, diffusione di notizie ai media locali e nazionali, anche attraverso il proprio sito internet o gruppi dedicati sui Social Networks;

proporre la creazione di una banca dati che comprenda statistiche, articoli pubblicati sui media, casi limite, ecc., con la finalità di incoraggiare e favorire confronto e scambio di esperienze tra genitori separati.

sensibilizzare la Società Civile contro ogni forma di privazione, a danno dei bambini, di tutte le più elementari forme di garanzia costituzionale, quali il diritto ad avere una famiglia, due genitori (seppure separati), una casa, una istruzione, una vera tutela della salute e ad essere accolti benevolmente nel nostro territorio compreso la lotta al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

L’associazione di volontariato opera su tutto il territorio italiano.

Art. 8- Attività diverse

L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 7 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 9- Raccolta fondi

L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 10 – Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

Art. 11 – Protocolli nazionali e internazionali

L’Associazione rispetta e adotta i principi contemplati nei seguenti atti e protocolli nazionali e internazionali:

a) Dichiarazione di Ginevra del marzo 1924;

b) Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 10.12.1948;

c) Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali del 4.11.1950;

d) Dichiarazione dei Diritti del Bambino del 20.11.59;

e) Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20.11.89 (detta Convenzione di New York);

f) Carta di Noto (aggiornamento del 7 luglio 2002);

g) Carta di Treviso (nuovo testo del 30 marzo 2006);

h) Legge n. 54 del 8 Febbraio 2006 (c.d. Affido Condiviso) e sue successive modifiche e integrazioni;

i) Carta Etica per la Bigenitorialità (16 marzo 2008).

Art. 12 – Legami associativi

L’Associazione può aderire, ad altre associazioni o a federazioni a carattere nazionale o internazionale aventi gli stessi scopi.

Art. 13 – Membri dell’Associazione: adesione, ammissione e caratteristiche dei soci

a) Sono soci dell’Associazione le persone fisiche che ne facciano richiesta, qualora ne condividano le finalità statutarie e che mosse da spirito di solidarietà e di servizio, si impegnino concretamente per realizzarle.

b) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

c) I soci devono essere in regola con il pagamento della quota associativa, possedere indubbia moralità e risultare privi di carichi penali pendenti.

d) Nessun motivo legato a distinzioni di etnie, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione.

e) La richiesta di adesione all’Associazione deve essere presentata sulla modulistica all’uopo predisposta, al Presidente della stessa che la sottopone al Consiglio Direttivo.

f) E’ compito del Consiglio Direttivo esaminare la domanda di ammissione e esprimersi entro quindici giorni, con decisione motivata. L’eventuale diniego dovrà essere comunicato all’interessato entro sessanta giorni con le specifiche motivazioni: ogni mancata comunicazione si intenderà come tacito assenso.

g) L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha trenta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

h) La decisione dell’Assemblea è inappellabile.

i) Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio.

j) La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale e eventuali unità locali secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

k) I soci si dividono in 3 categorie:

fondatori: sono coloro che originariamente hanno fondato l’associazione;

ordinari: sono tutti coloro che, avendo presentato domanda di iscrizione all’associazione ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio direttivo.

onorari: sono persone fisiche, italiane o straniere che, ritenute idonee dal Consiglio Direttivo in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione o per validi motivi politici, economici, sociali, culturali o ambientali, accettino l’invito a partecipare alla vita dell’Associazione;

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Lo status di socio non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi.

l) In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 14 – Diritto dei soci

Tutti i soci hanno il diritto:

– a partecipare all’Assemblea ordinaria e straordinaria, con diritto di voto ai sensi dell’art. 2532, comma 2, codice civile;

– di voto, senza regimi preferenziali per categorie di soci aderenti, per l’approvazione e modificazione dello Statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;

– Nel caso di soci minorenni l’espressione del voto (elettorato attivo) sarà svolta dal genitore o esercente la responsabilità genitoriale, in quanto rappresentante legale, fino alla maggiore età del socio;

– all’elettorato attivo e passivo;

– a frequentare i locali della sede dell’associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

– a presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte e reclami;

– ad accedere alle cariche associative (sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’organizzazione);

– a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

– a consultare i verbali dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e di ogni altro organo dell’organizzazione, e ricavarne copia a proprie spese ovvero a richiederne copia gratuitamente via email;

– di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;

– di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo;

– a comunicare il proprio recesso in qualsiasi momento.

Art. 15 – Attività di volontariato

1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione. I soci volontari, iscritti sul registro dei volontari, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti stabiliti dall’art.33 del DL 117/2017, necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

Art. 16 -Dovere dei soci

Ciascun associato ha il dovere di:

  1. a) collaborare allo sviluppo dell’Associazione, sostenendo e valorizzandone l’immagine compatibilmente con le proprie disponibilità personali;
  2. b) osservare il presente Statuto, l’eventuale Regolamento Generale e le disposizioni degli Organi sociali;
  3. c) versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dal Consiglio direttivo entro l’anno solare;

Essi possono partecipare ad altre associazioni o a federazioni purchè non in contrasto con le finalità dell’associazione.

Art. 17. Cessazione della qualifica di socio, recesso ed esclusione

La qualifica di socio si perde per:

  1. a) decesso;
  2. b) scioglimento dell’associazione;
  3. c) recesso volontario, comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione;
  4. d) morosità se la quota annuale non risulta essere stata versata entro l’anno solare;
  5. e) gravi motivi morali, disciplinari o inosservanza del presente Statuto e delle decisioni degli Organi direttivi;
  6. f) danni morali e materiali arrecati all’Associazione o per svolgimento da parte del socio di attività in palese contrasto con interessi e obiettivi dell’associazione.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può pertanto essere escluso dall’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza e motivata, ratificata dalla prima Assemblea dei soci utile.

Il socio escluso dal Consiglio Direttivo può ricorrere per iscritto allo stesso organo entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera, contestando la motivazione dell’esclusione, dopo di che, in caso venga riconfermata la decisione, può ricorrere all’Assemblea dei soci mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione. La decisione dell’Assemblea è inappellabile.

Il socio che cessa di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza per morosità o esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote associative già versate. Dette quote non sono rimborsabili, sono intrasmissibili mortis causa o per atto tra vivi e non sono rivalutabili.

Art. 18- Quota associativa annuale

I soci fondatori e ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.

Art. 19. Organi dell’associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. Assemblea dei soci
  2. Consiglio Direttivo
  3. Presidente
  4. Organo di controllo
  5. Comitato dei Saggi

Tutti gli organi sociali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Fatta eccezione per l’organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 20. L’assemblea dei soci

a) L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci;

b) L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione.

c) L’Assemblea è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto attivo e passivo, in regola con il pagamento della quota di iscrizione, avvenuta entro i termini previsti.

d) L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente;

e) I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.
Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati;

f) Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale;

g) Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

h) L’Assemblea elegge il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti.

i) Ogni socio, sia esso fondatore o ordinario, ha diritto a un voto.

j) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, entro il trenta aprile, e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un terzo dei soci ne ravvisino l’opportunità. In questo caso la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta in tal senso.

Art. 21– Competenze dell’assemblea

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

a) L’Assemblea ordinaria:

– nomina e revoca direttamente il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;

– nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

– approva, se ritenuto necessario, il regolamento dei lavori assembleari;

– approva il bilancio di esercizio con i rendiconti preventivi e consuntivi e le relazioni annuali del Consiglio Direttivo;

– determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;

– redige, modifica e revoca i regolamenti interni, su proposta del Consiglio Direttivo;

– delibera sui ricorsi presentati da eventuali soci esclusi dal Consiglio Direttivo: a riguardo, la delibera dell’Assemblea è inappellabile;

– stabilisce i contributi aggiuntivi alla quota di partecipazione degli aderenti per l’esercizio annuale, quale forma di partecipazione alla vita dell’organizzazione, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale;

– delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;

– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

b) L’Assemblea straordinaria:

– delibera sulle proposte di modifica allo Statuto associativo, che possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da un decimo dei soci non onorari;

– delibera la trasformazione, la scissione e la fusione con altre Associazioni similari;

– delibera lo scioglimento dell’Associazione e attribuisce i poteri dei liquidatori.

Art. 22 – Convocazione dell’Assemblea

a) L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo email, lettera, raccomandata a mano, fax, spedita al recapito risultante dal libro dei soci e divulgata mediante avviso affisso nella sede dell’associazione. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i soci e l’intero Consiglio Direttivo.

b) L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci, o quando l’Organo amministrativo lo ritenga necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti delibere sulle persone.

c) Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.

d) Le assemblee possono avvenire anche tramite videoconferenza tra i soci purché sia possibile verificare l’identità dei membri.

e) Le decisioni prese dall’Assemblea validamente convocata, sia in sede ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci, sia dissenzienti che assenti.

Art. 23 – Validità dell’Assemblea dei soci

a) L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. Trascorso un giorno, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all’ordine del giorno.

b) L’assemblea straordinaria è valida quando vi è la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto e delibera con voto di almeno i due terzi dei presenti.

c) Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

d) Ogni delibera avviene a scrutinio palese, salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

e) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno diritto al voto.

f) Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale, da trascrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutti i soci, anche non intervenuti o dissenzienti.

Art. 24 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed è costituito da 3 a 9 membri eletti dall’Assemblea dei soci, come indicato nei precedenti articoli, e si riunisce almeno ogni tre mesi.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. Il Consiglio resta in carica tre anni, e i suoi componenti possono essere rieletti fino ad un massimo di cinque mandati. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificatamente per tre volte consecutive alle riunioni convocate.

4. Sussiste incompatibilità fra appartenenza al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato con 5 giorni di anticipo dal Presidente, che lo presiede, o da almeno tre membri, con le stesse modalità di convocazione delle assemblee. In caso di urgenza, può essere convocato con un giorno di anticipo.

6. Tutte le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei Consiglieri intervenuti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

7. Le assemblee del direttivo possono avvenire anche tramite videoconferenza.

8. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

9. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) Attuare le deliberazioni dell’Assemblea;

b) Promuovere o pianificare le iniziative in relazioni agli scopi sociali, comprese quelle delle eventuali sezioni locali;

c) Stabilire le linee culturali dell’Associazione;

d) Nominare il vice Presidente, i membri del Comitato dei Saggi, il Tesoriere e il Segretario;

e) Decidere sulla non ammissione di nuovi soci e richiedere le espulsioni;

f) Decidere l’entità e le modalità di pagamento delle quote d’iscrizione;

g) Stabilire eventuali rimborsi spese;

h) Approvare le relazioni del bilancio predisposte dal Tesoriere e sottoporle all’Assemblea dei soci;

i) Fissare la data delle elezioni;

j) Nominare i soci onorari;

k) Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

l) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti, e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

m) Istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipazione a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;

n) Redigere il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

o) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti i soci mediante email, ovvero con le modalità ritenute più idonee dal Presidente, atte a garantirne la massima diffusione;

p) delibera in merito all’individuazione delle attività diverse, ai sensi dell’articolo 6 del Dlgs 117/2017

    1. 1. Attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
    2. 2. Convocare e presiedere l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
    3. 3. Il Presidente dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere
    4. 4. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
    5. 5. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive

Art. 25 – Decadenza del Consiglio Direttivo

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante l’anno sociale venissero a mancare uno o più Consiglieri, che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà all’integrazione del Consiglio con il subentro per cooptazione del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di Consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei Consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica, anche non contemporanea, della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente, e dovrà pertanto essere convocata con urgenza l’Assemblea per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione, limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo decade, e dovrà essere convocata con urgenza l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo, che eleggerà un Presidente provvisorio, in regime di prorogatio.

Art. 26 – Presidente, Segretario, Tesoriere

Il Presidente.

Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea dei soci a maggioranza dei voti,

resta in carica tre anni e può essere rieletto fino ad un massimo di cinque mandati.

Il Presidente rappresenta l’Associazione nei confronti di qualsiasi Ente, autorità o terzi ed ha la firma e la rappresentanza sociale

Sono suoi compiti:

    1.  Attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
    2. Convocare e presiedere l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
    3. Il Presidente dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere
    4. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
    5. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e Amministrativa;
    6. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
    7. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ad a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Il Segretario Generale.

Il Segretario Generale eletto dal Consiglio Direttivo, cura e coordina la operatività dell’Associazione e può venire delegato dal Presidente a presiedere in sua assenza l’Assemblea e il Consiglio Direttivo qualora sia assente il vice Presidente.

Il Tesoriere.

Il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa e della cassa dell’Associazione, prepara il bilancio e la relazione annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea dei soci. La sua carica ha durata triennale.

Il Tesoriere verifica e controfirma eventuali provvedimenti per l’utilizzo dei fondi sociali proposti dal Presidente.

Esiste incompatibilità fra le cariche di Presidente, Segretario Generale e Tesoriere, inoltre gli stessi incaricati non possono trarre alcun beneficio dalla loro figura professionale rispetto alle cariche che loro occupano nell’Associazione.

Art. 27 – Organo di controllo

I componenti dell’Organo di controllo sono nominati nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da almeno un Revisore Legale scelto tra professionisti iscritti al relativo Registro e può essere costituito da un massimo di tre membri. I membri dell’organo di controllo possono essere anche soci dell’Associazione. Dura in carica per un triennio ed è rieleggibile.

I membri dell’Organo di controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Esiste incompatibilità fra appartenenza all’Organo di controllo ed al Consiglio Direttivo.

Detto organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione;
  • attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità delle linee guida dell’Associazione, secondo corretti criteri contabili; riguardo al bilancio sociale, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
  • L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere a atti ispettivi e di vigilanza; a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 28 – Il Comitato dei Saggi.

Il Comitato dei Saggi è eletto dal Consiglio Direttivo ed ha durata tre anni.

È costituito dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal Vicepresidente dell’Associazione e dalle personalità di carattere istituzionale pubblico e privato, giuridico, psicologico, sanitario, formativo e assistenziale che abbiano dato la propria libera e volontaria adesione all’associazione e la cui nomina effettuata dal Consiglio Direttivo sia stata ratificata dall’Assemblea.

Al Comitato dei Saggi viene proposta da chiunque vi abbia interesse, la valutazione dei casi umani di grave disagio nei rapporti fra genitori e figli che richiedano assistenza legale, psicologica, formativa e educativa ed è compito del comitato fornire agli organi dell’associazione il parere sulle modalità o meno di procedere all’assistenza richiesta.

Art.29 – Libri sociali dell’associazione

I libri sociali obbligatori sono:

1. il libro degli associati o aderenti;

2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci;

3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo;

5. il libro dei volontari che svolgono volontariato non occasionale.

Art. 30 – Patrimonio, rendiconto economico e scritture contabili.

Le entrate della associazione sono costituite da:

– quote associative;

– contributi pubblici e privati;

– donazioni o lasciti testamentari;

– rendite patrimoniali;

– entrate derivanti da attività commerciali e/o produttive marginali;

– fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

– attività di raccolta fondi;

– rimborsi da convenzioni;

– ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da beni mobili e immobili, donazioni, lasciti o successioni.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell’Associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci, e con i proventi delle attività sociali.

Il bilancio di esercizio è formato da:

– stato patrimoniale;

– rendiconto finanziario completo dell’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente;

– relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalita’ statutarie.

Art. 31 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. Ha altresì l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria, a fini di esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, la relazione annuale, nonché il bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso e quello a preventivo per l’anno in corso, redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, depositandoli presso la Sede sociale e inviandoli ai soci, affinché possano prenderne visione.

L’Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.

Gli utili e gli avanzi della gestione non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento siano collegate direttamente od indirettamente con l’Associazione. Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 33 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento, la cessazione ovvero la liquidazione dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e deve essere approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti, dall’Assemblea straordinaria dei soci, convocata secondo le usuali modalità di convocazione.

L’eventuale devoluzione, però, sarà possibile solo dopo il parere favorevole dell’ufficio del Runts ai sensi dell’art.9 del Dlgs 117/2017.

L’Assemblea che nomina il Liquidatore provvede a determinarne i poteri; il Liquidatore opererà a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

Quanto residui dopo l’esaurimento della liquidazione sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 34 – Clausola compromissoria

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’Assemblea ai sensi delle norme di leggi vigenti e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra Associazione e soci, che insorgessero sull’applicazione e sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede sociale l’associazione.

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